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CED e legislazione: tra tribunali, sentenze e libertà del consumatore.

  • Scritto da David Bet
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CED e legislazione: tra tribunali, sentenze e libertà del consumatore.

La pubblicazione del decreto che modificherà di fatto il settore online previsto dalla Legge Comunitaria dovrebbe avvenire a breve. Assieme a tale decreto verrà pubblicato il nuovo bando che metterà a gara 200 nuove concessioni. Al centro della discussione, il tema della presunta illegittimità del cosiddetto ‘Centro Elaborazione Dati’ il cui modus operandi risulta, ad oggi, ancora parzialmente sconosciuto.

Come opera un CED? Come viene inquadrato nell’ordinamento giuridico italiano ed europeo?

Il CED o CTD, attraverso l’utilizzo di adeguate strutture tecnologiche e informatiche, raccoglie e trasmette la proposta di scommessa proveniente dal singolo scommettitore al bookmaker con il quale è collegato. Quest’ultimo, ricevuta tale proposta inoltrata dal CED, si riserva e mantiene il potere discrezionale di accettare o meno la giocata. Il CED fornisce, dunque, solo un servizio di ausilio e assistenza a favore del singolo scommettitore rimanendo estraneo sia all’organizzazione che alla gestione della scommessa, contrariamente all’agenzia che accetta la giocata assumendosene il relativo rischio.
Nonostante in alcuni paesi europei il quadro normativo sia molto spesso ancora confuso e contraddittorio - ad esempio in Italia vige un sistema monopolistico, che subordina l’esercizio dell’attività di bookmaker a un duplice sistema concessorio e autorizzatorio - l’attività dei CED, collegati a società estere munite di regolare licenza presso gli stati membri d’appartenenza, è pienamente legittimata da numerose sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea. A tal proposito vale la pena richiamare le ormai famose Gambelli e Placanica:

- La prima dichiara l’incompatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in quanto concepita in modo che solo alcuni soggetti possano ottenere la concessione, contenendo delle evidenti restrizioni alla libertà di stabilimento (Art. 43 CE). Inoltre le limitazioni imposte ai bookmakers avente sede in un altro Stato membro, dove sono controllati e
legittimamente autorizzati a esercitare l’attività di scommessa, costituiscono una restrizione alla libera prestazione di servizi (Art. 49).

- La seconda afferma che le libertà di cui agli artt.43 e 49 del Trattato CE possono essere derogate solo ed esclusivamente per motivi di interesse generale e sociale, come per esempio tutelare l’ordine pubblico, limitare le occasioni di gioco e di conseguenza il numero di soggetti che operano nel settore. Ma nel nostro paese non si ravvisa certo l’obiettivo di limitare le occasioni di gioco, che anzi sono quotidianamente moltiplicate sotto l’egida del monopolio.
Per di più l’ordinamento giuridico italiano negando il riconoscimento ad esercitare il diritto transfrontaliero alle Società comunitarie - debitamente autorizzate e assoggettate a continui controlli dal punto di vista dell'ordine pubblico, della moralità e dell'affidabilità nel paese in cui sono stabilite - viola altresì un altrettanto fondamentale e consolidato principio comunitario espresso dalla Corte di Lussemburgo: il principio del mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione Europea.

Queste sono solo alcune delle ragioni alla base dei continui successi dei Bookmakers esteri nei tribunali del nostro paese. Di particolare interesse risultano alcune recenti pronunce che – come nel caso dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 19 Febbraio che ha annullato il sequestro di un centro Goldbet - hanno giudicato il Bando Bersani discriminatorio e illegittimo, poiché continua a riservare trattamenti di favore ai concessionari storici imponendo alle società estere oneri che esulano dalle finalità di ordine pubblico indicate dalla Corte di Giustizia. Tale Bando, inoltre, non elimina le ingiustificate restizioni ai diritti di cui gli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

Ad ogni modo l’UE si muove da tempo nella direzione di creare un unico mercato economico europeo: secondo il commissario per il mercato interno Barnier, la CE deve ‘salvaguardare i principi del Trattato Europeo continuando a occuparsi delle infrazioni commesse ai danni delle norme comunitarie’.

L’Agenzia Autonoma Dei Monopoli di Stato (AAMS) non sembra voler abbandonare l’idea di un mercato chiuso o comunque
regolato in forma monopolistica. Ma, sembra doveroso ricordare che la tutela del consumatore viene gravemente pregiudicata quando quest’ultimo non ha più la libertà di poter scegliere il prodotto che ritiene sia il più conveniente e competitivo sul mercato.

 

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