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Caso Betfair: il Consiglio di Stato respinge il ricorso

  • Scritto da David Bet
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Caso Betfair: il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Brutte notizie per gli aficionados del colosso delle scommesse Betfair.com. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal book relativo al distacco dal totalizzatore nazionale. Presumiblmente, ora Betfair è ad un bivio: "staccare la spina" ai clienti del .com o dire addio al .it e alla licenza AAMS?




Per chi si fosse perso tutta la vicenda legata alla tribolata esperienza di Betfair nel mercato italiano e alle scandalose leggi italiane in materia di gioco a distanza, rimandiamo ad un nostro articolo pubblicato qualche mese fa:

Articolo: Non c'è pace per Betfair.it: licenza sospesa..e subito ripristinata!

 

Di seguito il testo integrale del provvedimento:


Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso in appello nr. 10617 del 2010, proposto dalla BETFAIR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich e Luca Ulissi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza di Montecitorio, 115,

contro

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dalla AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,

 

per la riforma

 

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II nr. 5457/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI GIOCHI PUBBLICI – MCP.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

 

Viste le memorie difensive;

 

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;

 

Udito l’avv. Clarich per la appellante e l’avv. dello Stato Luca Ventrella per l’Amministrazione;

 

Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che della clausola contrattuale in contestazione occorre dare un’interpretazione conforme ai canoni di buona fede, nel senso di un impegno dell’affidataria a impedire che un’attività proibita sia svolta da soggetti a qualsiasi titolo legati da relazioni giuridiche con l’affidataria medesima, e che nella specie – pur non rispondendo al vero che vi sarebbe stato un “riorientamento” degli utenti dal sito dell’istante a quello su cui si svolgeva l’attività illecita – tale risulta essere, allo stato, la situazione ravvisata dall’Amministrazione;

 

Rilevato altresì che non è contestato dall’Amministrazione il limite trimestrale di efficacia della sospensione cautelare della concessione (termine, peraltro, allo stato non ancora decorso);

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 10617/2010)

 

Condanna la appellante, in favore dell’Amministrazione, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida equitativamente in euro 3000,00 oltre accessori di legge.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.


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